Il nemico nella sua forma finale, Il DDL Gelmini, testo completo + commento

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Margherita Duse
view post Posted on 6/12/2010, 10:49




signori e signore,

eccovi il testo così come sarà presentato in Senato, in allegato. Di seguito l'analisi dei cambiamenti da parte del gruppo SINAI.

CITAZIONE
Carissimi lettori,

Dal momento che siete famelici, penso sia arrivato il momento di cibarvi con qualche informazione appena sfornata dal Gruppo SINAI degli Studenti Indipendenti. Lo scopo di questa nota, è quello di aggiornare sugli emendamenti. Per cui alcune analisi fatte in precedenza non verranno qui scritte (se siete interessati anche a quelle, chiedete liberamente poiché saremo ben lieti di rispondervi.)

Per correttezza vi mettiamo il link al DDL così potrete andare a verificare di persona le nostre analisi. Siete liberi di commentare e partecipare alla discussione.

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00513824.pdfhttp://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00513824.pdf

Analisi:

Art 1, comma 3:
Il Ministero, nel rispetto delle competenzedelle regioni, provvede a valorizzare ilmerito, a rimuovere gli ostacoli all’istruzioneuniversitaria e a garantire l’effettiva realizzazionedel diritto allo studio. A tal fine,pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi dimezzi, che intendano iscriversi al sistema universitario della Repubblica per portare atermine il loro percorso fomativo.

In questo modo si possono fornire borse di studio e premi per chi decidesse anche di frequentare Università private. Un primo problema sta nel fatto che per garantire una borsa di studio per qualcuno, che dovesse andare ad esempio alla Luiss, dovrebbe avere un valore enorme per coprire la retta universitaria. Dunque o si incentivano anche queste borse di studio con costi di oltre il triplo o si segue con il sistema vigente, allargando il numero di borsisti? Cosa ne pensate?

Art 2,1, e:
attribuzione al senato accademico della competenza [...] a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato.

Leggendo l'articolo 2, si evince che gran parte del potere si concentrerà nelle mani del rettore (che può solo essere un PO) ma non vi è nessun tipo di responsabilità corrispondente. ("della responsabilita` del perseguimento delle finalita` dell’universita` secondo criteri di qualita` e nel rispetto dei princıpi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozionedel merito;). Ovvero deve solo far si che vengano attuati i piani strategici dell'università. Ma in caso di cattiva gestione, ne risente è solo l'università ma non il singolo responsabile. Quindi per i torti del rettore paga l'università.

UNa mozione di sfiducia del genere non fa altro che favorire il rettore ed una stretta cerchia di PO. (bastano pochi voti in Senato accademico per salvarsi dalla sfiducia).

Cosa ne pensate?

Art. 2,1, F:
Attribuzione al CdA dei poteri del rettore (creando così dei poteri doppi, a chi corrisponderà ogni potere-dovere?). Esautorazione del Senato Accademico.

Art. 2,1, i:
i) composizione del consiglio di amministrazionenel numero massimo di undicicomponenti, inclusi il rettore, componente didiritto, ed una rappresentanza elettiva deglistudenti; designazione o scelta degli altricomponenti, secondo modalita` previste dallostatuto, tra candidature individuate, anchemediante avvisi pubblici, tra personalita` italianeo straniere in possesso di comprovatacompetenza in campo gestionale ovvero diun’esperienza professionale di alto livello conuna necessaria attenzione alla qualificazionescientifica culturale;

Il rettore (nelle università dove le baronie sono più forti) potrà scegliersi il proprio CdA.

Il secondo pezzo di fatti aggiusta un po' la mancanza di competenze del CdA, ma non si specificano i requisiti minimi

"...di un numero di consiglierinon inferiore a tre nel caso in cui ilconsiglio di amministrazione sia composto daundici membri e non inferiore a due nel casoin cui il consiglio di amministrazione siacomposto da un numero di membri inferiore aundici;"

Nel merito dei privati si può discutere ma assegnare al rettore la facoltà di scelta è controproducente. Aumentano i conflitti d'interesse e l'ingresso di elité politiche nell'università (per capire meglio bisogna vedere poi le parti riguardanti l'anvur, il cngr ed altre).

Chi credete che abbia spinto per la creazioni delle sedi distaccate?

Cosa pensate dei privati nell'univeristà?


Art. 2,2, l:
l) rafforzamento dell’internazionalizzazioneanche attraverso una maggiore mobilita`dei docenti e degli studenti, programmiintegrati di studio, iniziative di cooperazioneinteruniversitaria per attivita` di studio e diricerca e l’attivazione, nell’ambito delle risorseumane, finanziarie e strumentali disponibilia legislazione vigente, di insegnamenti,di corsi di studio e di forme diselezione svolti in lingua straniera;

Non si possono prendere in giro gli studenti. Senza fondi, queste cose si sognano soltanto.

Art. 2, 3:
3. Gli istituti di istruzione universitaria aordinamento speciale adottano, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, propriemodalita` di organizzazione, nel rispettodei princı`pi di semplificazione, efficienza,efficacia, trasparenza dell’attivita` amministrativae accessibilita` delle informazionirelative all’ateneo di cui al comma 1 delpresente articolo, fatto salvo quanto dispostodall’articolo 6, comma 9, della legge9 maggio 1989, n. 168.

L'autonomia richiede spazio per la sperimentazione. In questo modo si deve seguire un'impostazione centralista del governo. Cosa ne pensate?

Art 4,1, B:
b) fornire buoni studio, che prevedanouna quota, determinata in relazione ai risultatiaccademici conseguiti, da restituire a partiredal termine degli studi, secondo tempi parametratial reddito percepito. Nei limiti dellerisorse disponibili sul fondo, sono esclusidall’obbligo della restituzione gli studentiche hanno conseguito il titolo di laureaovvero di laurea specialistica o magistralecon il massimo dei voti ed entro i termini didurata normale del corso;

Cosa ne pensate? volete inziare la vostra carriera lavorativa con un debito sulle spalle?

Art 4,8, a eb:
8. Il fondo, gestito dal Ministero di concertocon il Ministero dell’economia e dellefinanze, e` alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneoe solidale da privati, societa`, enti e fondazioni,anche vincolati, nel rispetto dellefinalita` del fondo, a specifici usi;

b) trasferimenti pubblici, previsti daspecifiche disposizioni, limitatamente agliinterventi di cui al comma 1, lettera a); [comma 1,a: a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzarepresso universita` e centri di ricerca diPaesi esteri;]

In altre parole il fonodo per il merito è solo finanziato da privati che possono anche decidere come destinarli. Lo Stato non esplicita come ricaverà fondi pubblici da destinare al merito. Altro problema è che l'Italia ha uno tra gli investimenti più bassi da parte dei privati nel sistema d'istruzione di terzo livello.

Art 5,1, A:
a) valorizzazione della qualita` e dell’efficienzadelle universita` e conseguenteintroduzione di meccanismi premiali nelladistribuzione delle risorse pubbliche sullabase di criteri definiti ex ante,

Solito problema dell'Italia. I controlli ai tempi di oggi non possono essere solo fatti ex-ante. I controlli vanno anche eseguiti durante lo svolgimento dei piani strategici delle unniversità

Art5,1,D:
[...] contestualedefinizione dei livelli essenziali delleprestazioni (LEP) erogate dalle universita`statali.

E' da tantissimi anni che si attendono i LEP. Il governo (nessuno in teoria, perché ciò aggraverebbe il bilancio statale) avrebbe 12 mesi di tempo per vararlo. Ma data la situazione politica e la storia recente, si sa che questi Lep non verranno fatti.

Art 6,12:

La condizione di professore atempo definito e` incompatibile con l’eserciziodi cariche accademiche. Gli statutidi ateneo disciplinano il regime della predettaincompatibilita`.

Praticamente siccome il turnover è bloccato. I professori associati ed ordinari rimarranno un componente minoritaria nell'università ma con un progessivo aumento del loro peso decisionale.

Art 12,1:
1. Al fine di incentivare la correlazione trala distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievonel campo della didattica e della ricerca, unaquota non superiore al 20 per cento dell’ammontarecomplessivo dei contributi di cuialla legge 29 luglio 1991, n. 243 ( www.arancia.com/cached.jsp?idx=0&id=170900 ), relativi alleuniversita` non statali legalmente riconosciute,con progressivi incrementi negli anni successivi,e` ripartita sulla base di criteri, determinaticon decreto del Ministro, sentital’ANVUR.

Un altro modo per finanziare le università private.


Art. 14,1:
Le universita`possono riconoscere quali creditiformativi, entro il medesimo limite, ilconseguimento da parte dello studente dimedaglia olimpica o paralimpica ovverodel titolo di campione mondiale assoluto,campione europeo assoluto o campioneitaliano assoluto nelle discipline riconosciutedal Comitato olimpico nazionaleitaliano o dal Comitato italiano paralimpico».

Si commenta da sola.

Art 21,1
Il CNGR e` composto da settestudiosi, italiani o stranieri, di elevataqualificazione scientifica internazionale,appartenenti a una pluralita` di aree disciplinari,tra i quali almeno due donne e dueuomini, nominati dal Ministro, il qualesceglie in un elenco composto da non menodi dieci e non piu` di quindici persone definitoda un comitato di selezione. Il comitatodi selezione, istituito con decreto delMinistro, e` composto da cinque membri dialta qualificazione, designati, uno ciascuno,dal Ministro, dal presidente del Consigliodirettivo dell’ANVUR, dal vice presidentedel Comitato di esperti per la politica dellaricerca (CEPR), dal presidente dell’EuropeanResearch Council, dal presidentedell’European Science Foundation.

Un orgnao politicizzato non riuscirà a fare una valutazione oggettiva.Lo stesso vale per l'Anvur. Cosa ne pensate?

Art21,3:
3. La spesa per il funzionamento delCNGR e per i compensi relativi alle proceduredi selezione e valutazione dei progettidi ricerca e` compresa nell’ambito deifondi riguardanti il finanziamento deiprogetti o programmi di ricerca, per unimporto massimo non superiore al 3 percento dei predetti fondi, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica. Ildecreto del Ministro che nomina i componentidel CNGR determina le indennita`spettanti ai suoi componenti.

In altre parole. Con la riduzione dei già scarsi fondi per la ricerca, la possibilità di valutare quest'ultima sarà una farsa perché il CNGR nnon avrà le risorse per farlo.



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